L’Italia muove i primi passi verso il riconoscimento degli accordi patrimoniali tra i futuri sposi
In Italia non è ancora prevista una normativa specifica, ma le ultime decisioni della Corte di Cassazione stanno aprendo la possibilità di nuovi accordi tra futuri coniugi per la gestione di determinati beni prima delle nozze.
Il matrimonio italiano sta cambiando, seppure gradualmente. Pur in assenza di una riforma del Codice civile o di una legge dedicata, la giurisprudenza ha cominciato a riconoscere la validità di alcuni patti prematrimoniali, delineando un panorama che fino a pochi anni fa appariva difficilmente immaginabile. Mentre negli Stati Uniti, in Francia e in Germania tali accordi sono ormai una pratica consolidata, in Italia il loro ricorso resta contenuto, anche se le più recenti pronunce della Corte di Cassazione stanno ridefinendo i limiti entro cui i futuri sposi possono proteggere il proprio patrimonio.
Dal divieto alle prime aperture
Per molti decenni i tribunali hanno mantenuto un orientamento particolarmente rigido. Fino agli anni Duemila, gli accordi sottoscritti prima del matrimonio erano considerati nulli, poiché giudicati incompatibili con i principi relativi allo status coniugale e ai diritti e doveri nati dal matrimonio. La possibilità per una coppia di stabilire in anticipo le conseguenze economiche di una futura separazione veniva ritenuta contraria all’ordine pubblico familiare e ai valori di solidarietà propri del diritto di famiglia italiano.
Negli ultimi vent’anni, tuttavia, l’orientamento giurisprudenziale è cambiato progressivamente. Il passaggio più rilevante è arrivato con l’ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025, con cui la Corte di Cassazione ha riconosciuto come valido un accordo firmato prima delle nozze. Nel caso esaminato, il futuro marito aveva assunto l’impegno di restituire alla futura moglie le somme investite da lei nella ristrutturazione dell’immobile di proprietà dell’uomo, nel caso in cui la relazione fosse terminata.
Con questa pronuncia, i giudici hanno indicato un principio destinato a influenzare il diritto di famiglia italiano. La Cassazione ha riconosciuto la possibilità di un accordo riferito a una specifica posizione patrimoniale, distinguendolo dai patti che intendono regolare l’intero patrimonio familiare o tutte le conseguenze economiche di un possibile divorzio. È questa distinzione a segnare oggi il confine tra ciò che può essere ammesso e ciò che resta vietato.
Gli accordi ammessi e le clausole invalide
Il cammino italiano si colloca inoltre all’interno di un contesto europeo già più avanzato. Nel 2016 l’Unione europea ha approvato i regolamenti n. 1103 e n. 1104, dedicati al regime patrimoniale dei coniugi e delle unioni registrate negli Stati aderenti. Le disposizioni europee permettono espressamente ai futuri sposi di stipulare accordi anche prima del matrimonio, definendo le modalità di organizzazione e di possibile scioglimento del regime patrimoniale scelto dalla coppia.
La distanza dall’Italia rimane però marcata. Nei principali ordinamenti occidentali, il contratto prematrimoniale può disciplinare in modo molto esteso la distribuzione dei beni, i rapporti economici tra ex coniugi e diversi aspetti del patrimonio familiare. Nel nostro Paese, al contrario, manca ancora una regolamentazione organica e il riconoscimento degli accordi è affidato soprattutto alla valutazione dei giudici, caso per caso.
Oggi sono in linea generale considerati ammissibili gli accordi che stabiliscono la proprietà di un singolo bene, quelli che precisano la titolarità di beni acquistati insieme, le intese sulla divisione delle spese per l’acquisto di un immobile, gli impegni patrimoniali assunti volontariamente dai futuri coniugi e le modalità di gestione di alcune spese familiari. Si tratta di pattuizioni limitate, riferite a rapporti economici chiaramente individuati e non alla disciplina complessiva del matrimonio.
Restano invece nulle le clausole che intervengono su diritti che l’ordinamento considera indisponibili. Non si può rinunciare in anticipo all’assegno di mantenimento, fissare preventivamente l’importo di un eventuale assegno divorzile, limitare il principio dell’affidamento condiviso dei figli o introdurre compensazioni economiche automatiche per il coniuge che interrompesse il lavoro per dedicarsi alla famiglia. Il legislatore ritiene infatti che questi diritti debbano essere valutati soltanto quando la crisi matrimoniale si manifesta concretamente.
Il ruolo del Parlamento e dei tribunali
I dati mostrano quanto il tema sia sempre più attuale. Secondo l’Istat, in Italia si celebrano ogni anno oltre 180 mila matrimoni, mentre separazioni e divorzi si mantengono stabilmente nell’ordine di decine di migliaia di procedimenti annuali. Questa evoluzione sociale porta un numero crescente di coppie e professionisti del settore a riflettere sulla possibilità di definire anticipatamente almeno alcuni aspetti patrimoniali del rapporto.
Il passaggio decisivo resta però nelle mani del Parlamento. In mancanza di una legge capace di stabilire limiti, contenuti e garanzie dei patti prematrimoniali, saranno ancora i tribunali a delimitare la differenza tra accordi validi e clausole nulle. Per le coppie italiane, il “sì” pronunciato davanti all’altare sta cambiando, ma soltanto entro i confini indicati dalla giurisprudenza e nel rispetto dei principi che continuano a proteggere la parte economicamente più debole e, soprattutto, i diritti dei figli.
A cura della redazione
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